La risoluzione delle controversie in materia di Arte tra l’Italia, la Francia ed il Principato di Monaco
L’arbitrato è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie che consente di affidare ad uno o più soggetti terzi l’incarico di risolvere una lite.
Tale tipo di procedura presenta innumerevoli vantaggi tra cui la celerità nell’arrivare alla decisione, la riservatezza, nonché la possibilità di far decidere la lite a professionisti nominati dalle parti ed aventi una specifica competenza nelle materie oggetto del contendere.
Nell’ambito del diritto nazionale ed internazionale relativo al mercato dell’arte, il procedimento giudiziario non può essere ritenuto un approccio idoneo ed efficiente a risolvere le controversie che possono insorgere.
Infatti, si tratta di un settore in cui il costo e la durata della lite assumono particolare rilievo, così come l’esigenza di riservatezza.
L’assenza di quest’ultima nelle aule di giustizia, infatti, rappresenta un grave problema per gli investitori nel mercato al punto tale che, con una certa frequenza, evitano di tutelarsi al fine di non rischiare la diffusione della notizia del contenzioso.
A questo proposito, particolare rilievo ha assunto il Regolamento istituito dalla Camera Arbitrale di Venezia volto a creare una specifica procedura per dirimere tale tipologia di controversie creando, dunque, un organismo specializzato nella soluzione di conflitti.
In estrema sintesi è possibile sottoporre alla Camera Arbitrale di Venezia qualsiasi controversia tipica del mercato dell’arte, ma anche quelle relative ad altri settori artistici e creativi riuscendo contestualmente a soddisfare la necessità di riservatezza, celerità e contenimento dei costi.
Tra le particolarità del Regolamento si segnala la possibilità per l’arbitro di nominare consulenti tecnici d’ufficio qualora sia necessario l’apporto di specifiche competenze extra-giuridiche come, ad esempio, nel caso di accertamento di autenticità di un’opera d’arte.
In quest’ultimo caso, considerata la particolare delicatezza della questione, vi è altresì la possibilità di nominare un comitato scientifico che a sua volta andrà a proporre la nomina del consulente tecnico.
Al fine di intraprendere la strada dell’arbitrato è necessario inserire nei contratti una clausola compromissoria per la soluzione di controversie future ed eventuali, mentre a controversia già insorta le parti dovranno redigere un compromesso arbitrale, cioè decidere di comune accordo di instaurare un arbitrato.
Infine, il vantaggio più importante per chi si trova a commerciare nell’ambito delle opere d’arte tra l’Italia, la Francia ed il Principato di Monaco è senza dubbio quello di trovarsi ad operare in Stati aderenti alla Convenzione di New York del 1958 che consente di eseguire direttamente la sentenza sul territorio rendendo quindi realmente efficace la pronuncia degli arbitri.
Ciò presente notevoli vantaggi soprattutto ove si consideri che la sentenza di un Tribunale italiano non può essere eseguita automaticamente nel Principato di Monaco, così come previsto dal Regolamento U.E. 1215/2012, poiché trattasi di un paese extracomunitario.
In conclusione, si può ritenere che la devoluzione delle controversie internazionali in materia di arte alla Camera Arbitrale di Venezia sia certamente la soluzione più soddisfacente per i soggetti che operano e commerciano in tale ambito.
A CURA DI…
Avv. Luisa Bergamino
Studio Legale Bergamino
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