La dichiarazione 2494, che l’impresa francese deve presentare per dichiarare le ritenute effettuate sugli stipendi versati a un non residente fiscalmente in Francia, a titolo di un’attività esercitata in Francia, stipula che:
«Sous réserve des stipulations des conventions fiscales, les traitements et salaires versés à un résident d’un autre Etat ou territoire au titre d’une activité exercée en France, sont soumis à une retenue à la source. Ce principe comporte des exceptions notamment pour les missions de courte durée ainsi que pour les rémunérations versées à certains travailleurs frontaliers, aux professeurs, aux chercheurs ou aux étudiants.»
Salvo quanto previsto dalle Convenzioni fiscali, gli stipendi versati a un non residente fiscalmente in Francia, a titolo di un’attività esercitata in Francia sono soggetti ad una ritenuta alla fonte. Questo principio comporta delle eccezioni, in particolare per le missioni di breve periodo e i frontalieri.
Quindi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 della Convenzione tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo della Repubblica Francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, e che qui riassumo sinteticamente nella clausola dei 183 giorni, al non superamento di detto limite, nulla quaestio, le ritenute alla fonte non devono essere applicate.
Ma, invece, nel caso di superamento del detto limite (i 183 giorni), le suddette ritenute alla fonte, devono essere applicate? E se sì, quelle previste all’articolo 182 A del C.G.I., che si applicano per gli stipendi, di fonte francese, pagati a delle persone che non sono fiscalmente domiciliate en Francia, o quelle che più genericamente colpiscono la generalità dei contribuenti che sono poi assoggettati agli scaglioni dell’articolo 197 e che trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2019?
Da questo punto di vista può essere utile la lettura della sentenza in allegato. Sembrerebbero non esserci altre sentenze in merito.
In merito proprio all’applicazione dell’articolo 182 A del C.G.I., il Tribunale Amministrativo di Nizza, così come poi citato dalla CAA di Marsiglia, che anch’essa viene riportata in allegato, al punto 12: Considerando che non è utilmente dimostrato dall’amministrazione che le condizioni di applicazione della ritenuta alla fonte prevista dai testi precitati sono riunite; che quindi, la Società…deve essere sgravata dell’imposizione messa a suo carico a questo titolo.
Nella fattispecie trattavasi proprio non di missioni di breve periodo, ma di dipendenti distaccati che nell’ambito dei 12 mesi a partire dalla data del distacco avevano superato il limite fatidico dei 183 giorni. Nel caso specifico nulla quaestio sul dovere imposto dall’articolo 15 della Convenzione di dover presentare in Francia la dichiarazione dei redditi, ma l’amministrazione si era impuntata non su questo, ma proprio sulla questione che secondo la sua interpretazione, la Società distaccante avrebbe dovuto effettuare le ritenute alla fonte sugli stipendi dei propri dipendenti distaccati.
Opinione, come si vede, brutalmente cassata dal Tribunale Amministrativo di Nizza.
Ne consegue a mio parere che, l’attuale introduzione dell’obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte per i “contribuenti domiciliati fiscalmente” in Francia a partire dal 01.01.2019 non deve avere alcun impatto per coloro che non sono domiciliati fiscalmente in Francia ai sensi dell’articolo 4B del C.G.I. (e ovviamente dell’articolo 2 del T.U.).E questo a prescindere dalla durata del distacco, e cioè indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia o meno superato i 183 giorni, così come stabilito dal Tribunale Amministrativo di Nizza.
Il capitolo dei frontalieri verrà trattato la prossima volta.
Mauro Michelini
www.michelinimauro.com