Le nuove disposizioni dettate dalla legge finanziaria 2021 in merito al CIR (credito d’imposta ricerca)


Con la legge finanziaria 2021, il parlamento, ha apportato alcune modifiche alle norme in materia di credito d’imposta ricerca al fine di uniformarsi alla regolamentazione europea sugli aiuti di stato.

Creato nel 1983, come incentivo temporaneo per le imprese francesi al fine di favorire gli investimenti in R&S, e reso permanente dalla legge finanziaria del 2004, il C.I.R., è rappresentato da una percentuale dei costi, deducibili per destinazione, che può essere dichiarato alle autorità fiscali da parte delle imprese. Tale credito di imposta può essere imputato a diminuzione delle imposte dovute sugli utili.

In casi eccezionali, laddove in particolare tale credito non venga interamente utilizzato dall’impresa, è consentita la possibilità di farne richiesta di rimborso all’amministrazione fiscale, ma non prima di tre anni.

Le PMI ai sensi della legislazione comunitaria e le imprese oggetto di una procedura concorsuale possono, in deroga alle disposizioni di cui sopra, ottenere il rimborso immediato del saldo non utilizzato, già alla fine del primo anno.

Gli importi del credito d’imposta per la ricerca concessi da parte dello stato possono arrivare fino al 30% dei costi deducibili, per importi fino a 100 milioni di euro, con un limite del 5% dei costi al di sopra di tale importo.

Possono beneficiare del C.I.R. tutte le imprese indipendentemente dalla dimensione e dallo statuto, che esercitino una attività industriale, commerciale, artigianale o agricola, siano sottoposte alternativamente all’imposta sulle società o all’imposta sui redditi, agiscano in regime fiscale BIC

( Benefici industriali e commerciali)

Fra i costi, che sulla base dell’art. 244 del CGI costituiscono la base di calcolo del credito d’imposta, troviamo quelli per il personale, i costi di gestione, costi per lavori di ricerca esternalizzati, alcuni ammortamenti e costi per brevetti.

I costi di cui sopra dovranno in ogni caso aver un carattere innovante ed essere riconducibili ad attività di ricerca fondamentale, ricerca applicata e/o di sviluppo sperimentale, come stabilito dal manuale di Frascati che costituisce, nei paesi membri dell’Ocse, il testo di riferimento per la definizione del perimetro delle attività di R&D.

Rispetto alla legge finanziaria precedente il parlamento sulla base dell’art 35 ha previsto ora che :

a partire dal 1° gennaio 2022, le spese di ricerca affidate a terzi saranno trattate allo stesso modo sia che il prestatore di servizi che esegue i lavori sia un ente privato o un ente pubblico.

Le spese di ricerca esternalizzate saranno prese in considerazione per l’importo sostenuto, il fornitore del servizio dovrà essere accreditato, il massimale delle spese ora ammissibili sarà di 10 milioni di euro (2 milioni di euro in caso di dipendenza tra l’impresa committente e il fornitore di servizi) e le spese esternalizzate saranno trattenute fino a un limite di tre volte l’importo delle altre spese di ricerca ammissibili.

Le spese di ricerca effettuate in Corsica (a seguito della risposta negativa da parte della commissione europea) non beneficeranno dell’aliquota CIR maggiorata del 50 %, cosi’ come era stato inizialmente previsto con la LF 2019, e resteranno quindi soggette all’aliquota normale del 30 %,gli adeguamenti si applicheranno alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020.

Infine a partire dal 01 gennaio 2021 le imprese non avranno più la possibilità di indirizzare sulla base di quanto previsto dalla LPF, art. L. 80 B, 3° bis domanda di interpello per la verifica preventiva dell’ammissibilità del progetto.

 

A cura di…

Dott. Gian Carlo PIRAS

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Riferimenti: https://www.economie.gouv.fr/loi-de-finances-2021 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6486-PGP.html/identifiant%3DBOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20161102